lunedì 22 dicembre 2008

GIUSTIZIA di NATALE










Immaginate di poter essere testimoni di un fatto increscioso accaduto ad un cittadino ortonese!
… riuscireste poi a dormire tranquilli?? Io no di certo!

Il natale è alle porte e “quindi” tutti dobbiamo essere più buoni. …. soprattutto con chi è più debole di noi, con chi è più povero di noi, con chi ha la necessità di veder rispettata la propria dignità di uomo e di cittadino!


Per questo, per il Natale 2008, offriamo il nostro spazio web a chi ne ha veramente bisogno.


Giovanni ZAPPARATA è un ortonese con un passato difficile e con un presente impossibile. Il futuro per lui può essere proiettato solo negli occhi della piccola figlia di appena otto anni.

“Che futuro posso offrire a lei e a mia moglie con una pensione d’invalidità di seicento euro al mese? …. Almeno la casa dovrebbe essere un mio diritto, visto che la legge dice questo!! “


Ma in questo assurdo paesetto della costa abruzzese succedono sempre cose strane al limite della legalità.

Ancora Zapparata: “Sono in graduatoria da 13 anni per ricevere un’alloggio popolare! Per questo ho maturato tutti i diritti. Il Comune di Ortona mi ha parcheggiato temporaneamente da più di 10 anni in un ex ufficio mal ridotto e dalle condizioni igieniche raccapriccianti. In tutto questo tempo mi hanno preso in giro con un mucchio di promesse mai rispettate. Poi, arriva il giorno dove la pazienza scopre il limite: vedendo che gli amministratori comunali privilegiavano palesemente persone con una graduatoria inferiore alla mia, mi decisi a denunciare il fatto.”

La Procura della Repubblica aprì l’indagine trovando
clamorosi riscontri alla sua denuncia: indagini chiuse a metà di ottobre 2008; vedi documento integrale-originarle qui sopra pubblicato.

Il Tribunale di Chieti non avendo fin ora archiviato il caso si appresta, quasi sicuramente a giorni, a rinviare a giudizio Walter Albi (dirigente competente), Carlo Borromeo (assessore competente) e Remo Di Martino (vice-sindaco).

Un processo inevitabile solo da remoti ed eclatanti colpi di scena dell’ultima ora. L’ennesimo smacco morale, e in questo caso penale, per il nostro moribondo paesetto!
A tutti auguriamo un natale ricco di giustizia ed avaro di manovre ambigue assassine della verità!!

maurovanni





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La denuncia mossa dal sig. Zapparata è datata agosto 2006 e se fosse stata campata in aria credo che la Procura della Repubblica l'avrebbe archiviata rapidamente.

Ma così non è stato!

Infatti rispondendo all'Art, 415 / bis le indagine andate avanti per quasi 2 anni si sono concluse il 15 ottobre 2008.

Le parti indagate, Albi, Borromeo e Di Martino (funzionari della pubblica amministrazione e per tanto d'interesse pubblico, e guai se così non fosse!!!), avevano da quella data (15/10/2008) 20 giorni di tempo per produrre eventuali attività difensive.

Dal 5 novembre 2008, quindi, si genera automaticamente la richiesta di Rinvio a Giudizio davanti al G.U.P. (Giudice per l'Udienza Preliminare), che dovrà fissare l'Udienza Preliminare, stimata entro la prossima primavera 2009.

L'Udienza Preliminare, poi, potrà Rinviare a Giudizio definitivo e cioè ad "Udienza Dibattimentale" i tre imputati, dinanzi al Tribunale di Chieti in composizione collegiale (presenzieranno tre giudici), oppure proscioglierli.

Dalla documentazione profusa dalle lunghe indagini si profila al 99% un processo delicato, che aprirà seri dubbi sulla corretta amministrazione pubblica che ha avvolto questo caso.

Da ciò un cittadino può arrivare a pensare che ci sia veramente un "sistemaOrtona", gestito da ambigue figure che trattano la cosa pubblica a loro piacimento, aggirando le leggi e prevaricando il rispetto morale ed umano dei cittadini, senza la dignità e il rispetto delle classi sociali più deboli.

Amministratori che invadono con il loro finto buon odore luoghi deputati alla cultura, alla religione e al popolo.

Ognuno è libero di pensare ciò che vuole in merito; io mi attengo ai fatti procedurali della Procura della Repubblica Italiana.

giovedì 18 dicembre 2008

GOVERNO SFASCISTA



Consiglio dei Ministri: IMPUGNATA LEGGE SU TUTELA COSTA TEATINA
(ANSA) - PESCARA, 18 DIC 2008

Il Consiglio dei Ministri ha
impugnato oggi la Legge regionale n.14 del 15/10/2008 ''Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008,
n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina)'' con la quale, tra l'altro, si vietava a rilasciare, fino al 31 dicembre 2009, permessi per ''costruire insediamenti di industrie che svolgano attivita' di prospezione, ricerca, estrazione e lavorazione di idrocarburi'', come il Centro oli dell'Eni a Ortona (Chieti).

I rilievi riguardano il fatto che la Regione ''agisce in
prorogatio'' e, inoltre, che la legge ''Prevede inoltre divieti generalizzati alle attivita' di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi. Tali divieti contrastano con la normativa nazionale e comunitaria in materia di energia e di liberta' di iniziativa economica''.

martedì 16 dicembre 2008

UNA BUONA AZONE



"It's Christmas Time" ..... e tutti dobbiamo essere più buoni! Per questo il nostro Blog vuole tendere una mano a chi si trova in difficoltà giudiziarie e non può permettersi una consulenza legale adeguata.

Abbiamo letto in un atto ufficiale
pubblico del Tribunale di Chieti che alcune cariche istituzionali cittadine sono state rinviate a giudizio per abuso d'ufficio in data 15 ottobre 2008.

Fino ad oggi nessuno di loro ha avuto la compiacenza di dimettersi e nussun organo di stampa ha riportato la clamorosa notizia.
(... tutto chiaro!!!!) L'ufficialità (... per i miscredenti giornalisti) è data dal documento pubblicato dal Tribunale di Chieti con il quale è stata notificata la notizia agli interessati della vicenda giudiziaria, e che fra qualche giorno pubblicheremo integralmente sul nostro "Libero" Blog.

Non ci meravigliamo delle ben note linee editoriali locali che sono pronte a rilevare una banale scarpa da tennis calzata con poca attenzione sotto un vestito d'epoca messo in bella mostra in una sfilata storica-rievocativa locale, pronti a dare ampio spazio alle bugie dell'ENI sul Centro Oli di Contrada Feudo, e nello stesso tempo sono titubanti (?) nel dare credito agli atti ufficiali di un Tribunale!

..... meraviglie della carta stampata!

... solo perché, forse, questa notizia potrebbe nuocere ai distesi rapporti personali rinconquistati a fatica nel tempo?

.... o forse perchè una notizia del genere potrebbe danneggiare irreparabilmente gli equilibri economici-culturali tra le redazioni e l'amministrazione comunale?

... diciamo forse, cercando di trovare una soluzione all'enigma etico-professionale!!

... in ogni caso le scelte editoriali fin ora adottate dai giornali locali in merito alla questione ribadiscono solo la loro volontà, che premia la disinformazione dei cittadini e che tutela di conseguenza solo le alchimie dei nostri (?) amministratori e la velata integrità del loro operato!!

La verità di fatto è tutta scritta in quel documento: c'è un rinvio a giudizio, cioè un processo che getterà ancorà di più ombre e più dubbi sulla morale di ambigue figure pubbliche!!

Per questo ci siamo prodigati nell'offrire nozioni penali e informazioni procedurali sulla questione.

Sperando di aver fatto cosa gradita agli sfortunati interessati, auguriamo loro di "cu...ore" un grosso in bocca al lupo per l'arduo lavoro che spetterà alla difficile linea difensiva.

Ancora Buon Natale a tutti!!

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L'abuso d'ufficio
è il reato previsto dall'art. 323 del codice penale ai sensi del quale: 1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazioni di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

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La disciplina legislativa Il reato di abuso d'ufficio è stato oggetto di due recenti riforme legislative che ne hanno modificato incisivamente la disciplina: si tratta della riforma attuata con la legge 86/1990 e la riforma del 1997 operata con la Legge 234/1997. Tali riforme hanno operato una netta distinzione del reato di abuso d'ufficio rispetto a quanto invece supposto al Tribunale amministrativo regionale e oggetto di abuso di potere, quale figura sintomatica dell'annullabilità dei provvedimenti amministrativi.

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PARLAMENTO ITALIANO
Legge 16 luglio 1997, n. 234
"Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1997

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 323 del codice penale)

1
. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 323. - (Abuso d'ufficio). - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità».

Art. 2.
(Modifica degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale)

1.
All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65».


2. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3».

3. All'articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la parola: «nullo», sono inserite le seguenti: «se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero».

Art. 3.
(Norma transitoria)

1. Il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o è già stato emesso decreto di citazione a giudizio.

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AFFARI ISTITUZIONALI - 002 - ABUSO D'UFFICIO


Prime note circa la riforma dell’articolo 323 del codice penale (nuova configurazione del reato)

Con l’entrata in vigore della legge 16 luglio 1997, n. 234 (G.U. n. 172 del 25 luglio 1997) viene riscritto l’articolo 323 del codice penale, relativo all’abuso d’ufficio, di estremo interesse per chiunque operi nella pubblica amministrazione.

La norma, già riformulata nel 1990 con la legge n. 86, è stata per anni una sorta di incubo per funzionari e amministratori pubblici; era infatti considerata una "norma penale in bianco" in quanto la fattispecie criminosa ivi prevista era assolutamente indefinita, suscettibile di un uso ampiamente discrezionale tale da causare un’indebita sovrapposizione del sindacato penale sulle scelte amministrative.

Qualsiasi comportamento illegittimo o presunto illegittimo poteva essere qualificato come abuso d’ufficio e causare l’inizio di un procedimento giudiziario, se potenzialmente poteva procurare un ingiusto vantaggio non patrimoniale o arrecare un danno ingiusto; era prevista la sanzione della reclusione fino a due anni, aumentabile fino a cinque anni in presenza dell’aggravante del vantaggio patrimoniale.

L’astrattezza e la genericità della norma erano universalmente criticate poiché sottoponevano tutta l’azione amministrativa, che di per sé è idonea ad arrecare vantaggi o danni, alla spada di Damocle dell’intervento della magistratura, anche se poi più del 90 per cento dei procedimenti si concludeva con il proscioglimento.


La nuova formulazione, pur contenendo ancora degli elementi di ambiguità, pone dei confini più definiti all’illecito penale, che ora risulta subordinato alle seguenti condizioni:

- deve esserci l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale (non si parla più del vantaggio non patrimoniale) ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto;

- deve esserci la violazione di una precisa norma di legge o di regolamento, oppure essersi verificata la mancata astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti;

- la violazione o l’omissione di cui al punto precedente devono essere la causa dell’ingiusto vantaggio o del danno ingiusto. E’ introdotto il dolo intenzionale e assume rilevanza l’elemento psicologico del reato: dovrà quindi essere verificata l’intenzionalità del funzionario alla violazione della norma o alla mancata astensione al fine di procurare il vantaggio o arrecare il danno.

Dovendo verificarsi la violazione di una norma di legge o di regolamento, non si potrà più configurare l’abuso d’ufficio nel caso di semplice eccesso di potere, la più diffusa figura di illegittimità che si riscontra nell’azione amministrativa e che spesso si confonde con le legittime scelte discrezionali.


Per quanto riguarda invece il dovere di astensione, dovrà essere fatto riferimento ai principi generali dell’ordinamento, quali l’articolo 19, commi 1 e 2, della legge n. 265 del 1990 (o, prima di questa, l'articolo 290 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915 e l'identico articolo 279 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1938), o, ad esempio per la partecipazione alla Commissione edilizia, a norme regolamentari più restrittive.

La pena per l’abuso d’ufficio ora è stabilita da sei mesi a tre anni, aumentata nel caso in cui il vantaggio (sempre e solo patrimoniale) o il danno abbiano un carattere di rilevante gravità.

Naturalmente la norma si applica anche ai procedimenti in corso, se più conveniente per l’imputato, secondo il principio del favor rei, ai sensi dell’articolo 2 del codice penale.
(al testo della legge 16 luglio 1997, n. 234)

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Note circa la pronuncia della Cassazione sull'individuazione e sui presupposti della fattispecie criminosa; Il delitto di abuso d'ufficio richiede la violazione di una norma che abbia valore di legge o di regolamento e non sia solo genericamente strumentale alla regolarità dell'attività amministrativa.

Prime precisazioni della Corte di cassazione sulle nuove disposizioni in tema di abuso di ufficio introdotte con la legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha modificato l'art. 323 c.p. Afferma la Corte, innanzitutto, che perché la violazione di legge o di regolamento - con gli altri elementi richiesti dalla norma incriminatrice - possa integrare il delitto de quo, occorrono due presupposti.

Il primo di essi è che il precetto violato non sia genericamente strumentale alla regolarità dell'attività amministrativa, ma vieti puntualmente il comportamento sostanziale del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio; sono pertanto irrilevanti le violazioni delle norme a carattere meramente procedimentale, come per esempio quelle che impongono all'amministrazione di tenere conto delle memorie e dei documenti prodotti dal privato o di motivare l'atto amministrativo (legge n. 241 del 1990), ovvero le violazioni di norme generalissime e di principio, come quella prevista dall'art. 97 Cost. sul buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, che appare di carattere organizzativo e non sembra prescrivere specifici comportamenti ai singoli soggetti.

Il secondo presupposto è che la violazione riguardi leggi o regolamenti che di tali atti abbiano i caratteri formali e seguano il regime giuridico, non essendo sufficiente un contenuto materialmente normativo della disposizione trasgredita.

Quanto all'evento cui la nuova formulazione della norma subordina la sussistenza del reato (ingiusto vantaggio patrimoniale o danno), precisa la sentenza che, a differenza di quanto si verificava in passato, il delitto in esame si realizza solo se l'agente ha procurato a sé o ad altri un beneficio economicamente valutabile, sicché, con riguardo all'ipotesi di abuso volto a procurare un ingiusto vantaggio non patrimoniale, ci si trova in presenza di una vera e propria abolitio criminis; relativamente al danno, menzionato nel nuovo testo dell'art. 323 c.p. senza alcuna specificazione, il pregiudizio arrecato ai terzi può invece anche non avere carattere patrimoniale.

In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto che integrasse il presupposto della violazione di legge richiesto dalla norma incriminatrice la condotta del sindaco il quale aveva rilasciato una concessione in sanatoria che si poneva in contrasto con gli strumenti urbanistici, e ciò in quanto l'art. 13 legge 28 febbraio 1985, n. 47 ha proprio lo scopo di impedire siffatti comportamenti; ma ha dichiarato l'insussistenza del reato perché nella contestazione (formulata in base al comma 1 dell'art. 323 abrogato) era assente l'elemento "di aver procurato un vantaggio patrimoniale ovvero un danno ingiusto".
(alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. II pen., 4 dicembre 1997 - 22 gennaio 1998)

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giovedì 11 dicembre 2008