martedì 16 dicembre 2008
UNA BUONA AZONE
"It's Christmas Time" ..... e tutti dobbiamo essere più buoni! Per questo il nostro Blog vuole tendere una mano a chi si trova in difficoltà giudiziarie e non può permettersi una consulenza legale adeguata.
Abbiamo letto in un atto ufficiale pubblico del Tribunale di Chieti che alcune cariche istituzionali cittadine sono state rinviate a giudizio per abuso d'ufficio in data 15 ottobre 2008.
Fino ad oggi nessuno di loro ha avuto la compiacenza di dimettersi e nussun organo di stampa ha riportato la clamorosa notizia. (... tutto chiaro!!!!) L'ufficialità (... per i miscredenti giornalisti) è data dal documento pubblicato dal Tribunale di Chieti con il quale è stata notificata la notizia agli interessati della vicenda giudiziaria, e che fra qualche giorno pubblicheremo integralmente sul nostro "Libero" Blog.
Non ci meravigliamo delle ben note linee editoriali locali che sono pronte a rilevare una banale scarpa da tennis calzata con poca attenzione sotto un vestito d'epoca messo in bella mostra in una sfilata storica-rievocativa locale, pronti a dare ampio spazio alle bugie dell'ENI sul Centro Oli di Contrada Feudo, e nello stesso tempo sono titubanti (?) nel dare credito agli atti ufficiali di un Tribunale!
..... meraviglie della carta stampata!
... solo perché, forse, questa notizia potrebbe nuocere ai distesi rapporti personali rinconquistati a fatica nel tempo?
.... o forse perchè una notizia del genere potrebbe danneggiare irreparabilmente gli equilibri economici-culturali tra le redazioni e l'amministrazione comunale?
... diciamo forse, cercando di trovare una soluzione all'enigma etico-professionale!!
... in ogni caso le scelte editoriali fin ora adottate dai giornali locali in merito alla questione ribadiscono solo la loro volontà, che premia la disinformazione dei cittadini e che tutela di conseguenza solo le alchimie dei nostri (?) amministratori e la velata integrità del loro operato!!
La verità di fatto è tutta scritta in quel documento: c'è un rinvio a giudizio, cioè un processo che getterà ancorà di più ombre e più dubbi sulla morale di ambigue figure pubbliche!!
Per questo ci siamo prodigati nell'offrire nozioni penali e informazioni procedurali sulla questione.
Sperando di aver fatto cosa gradita agli sfortunati interessati, auguriamo loro di "cu...ore" un grosso in bocca al lupo per l'arduo lavoro che spetterà alla difficile linea difensiva.
Ancora Buon Natale a tutti!!
-------------------
L'abuso d'ufficio è il reato previsto dall'art. 323 del codice penale ai sensi del quale: 1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazioni di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
- - - - - - - - - - - - - - - -
La disciplina legislativa Il reato di abuso d'ufficio è stato oggetto di due recenti riforme legislative che ne hanno modificato incisivamente la disciplina: si tratta della riforma attuata con la legge 86/1990 e la riforma del 1997 operata con la Legge 234/1997. Tali riforme hanno operato una netta distinzione del reato di abuso d'ufficio rispetto a quanto invece supposto al Tribunale amministrativo regionale e oggetto di abuso di potere, quale figura sintomatica dell'annullabilità dei provvedimenti amministrativi.
- - - - - - - - - - - - - - -
PARLAMENTO ITALIANO Legge 16 luglio 1997, n. 234
"Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1997
Art. 1. (Modifica dell'articolo 323 del codice penale)
1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 323. - (Abuso d'ufficio). - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità».
Art. 2. (Modifica degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65».
2. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3».
3. All'articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la parola: «nullo», sono inserite le seguenti: «se non è preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, ovvero».
Art. 3. (Norma transitoria)
1. Il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o è già stato emesso decreto di citazione a giudizio.
- - - - - - - - - - - - - - -
AFFARI ISTITUZIONALI - 002 - ABUSO D'UFFICIO
Prime note circa la riforma dell’articolo 323 del codice penale (nuova configurazione del reato)
Con l’entrata in vigore della legge 16 luglio 1997, n. 234 (G.U. n. 172 del 25 luglio 1997) viene riscritto l’articolo 323 del codice penale, relativo all’abuso d’ufficio, di estremo interesse per chiunque operi nella pubblica amministrazione.
La norma, già riformulata nel 1990 con la legge n. 86, è stata per anni una sorta di incubo per funzionari e amministratori pubblici; era infatti considerata una "norma penale in bianco" in quanto la fattispecie criminosa ivi prevista era assolutamente indefinita, suscettibile di un uso ampiamente discrezionale tale da causare un’indebita sovrapposizione del sindacato penale sulle scelte amministrative.
Qualsiasi comportamento illegittimo o presunto illegittimo poteva essere qualificato come abuso d’ufficio e causare l’inizio di un procedimento giudiziario, se potenzialmente poteva procurare un ingiusto vantaggio non patrimoniale o arrecare un danno ingiusto; era prevista la sanzione della reclusione fino a due anni, aumentabile fino a cinque anni in presenza dell’aggravante del vantaggio patrimoniale.
L’astrattezza e la genericità della norma erano universalmente criticate poiché sottoponevano tutta l’azione amministrativa, che di per sé è idonea ad arrecare vantaggi o danni, alla spada di Damocle dell’intervento della magistratura, anche se poi più del 90 per cento dei procedimenti si concludeva con il proscioglimento.
La nuova formulazione, pur contenendo ancora degli elementi di ambiguità, pone dei confini più definiti all’illecito penale, che ora risulta subordinato alle seguenti condizioni:
- deve esserci l’intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale (non si parla più del vantaggio non patrimoniale) ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto;
- deve esserci la violazione di una precisa norma di legge o di regolamento, oppure essersi verificata la mancata astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti;
- la violazione o l’omissione di cui al punto precedente devono essere la causa dell’ingiusto vantaggio o del danno ingiusto. E’ introdotto il dolo intenzionale e assume rilevanza l’elemento psicologico del reato: dovrà quindi essere verificata l’intenzionalità del funzionario alla violazione della norma o alla mancata astensione al fine di procurare il vantaggio o arrecare il danno.
Dovendo verificarsi la violazione di una norma di legge o di regolamento, non si potrà più configurare l’abuso d’ufficio nel caso di semplice eccesso di potere, la più diffusa figura di illegittimità che si riscontra nell’azione amministrativa e che spesso si confonde con le legittime scelte discrezionali.
Per quanto riguarda invece il dovere di astensione, dovrà essere fatto riferimento ai principi generali dell’ordinamento, quali l’articolo 19, commi 1 e 2, della legge n. 265 del 1990 (o, prima di questa, l'articolo 290 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915 e l'identico articolo 279 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1938), o, ad esempio per la partecipazione alla Commissione edilizia, a norme regolamentari più restrittive.
La pena per l’abuso d’ufficio ora è stabilita da sei mesi a tre anni, aumentata nel caso in cui il vantaggio (sempre e solo patrimoniale) o il danno abbiano un carattere di rilevante gravità.
Naturalmente la norma si applica anche ai procedimenti in corso, se più conveniente per l’imputato, secondo il principio del favor rei, ai sensi dell’articolo 2 del codice penale. (al testo della legge 16 luglio 1997, n. 234)
-------------
Note circa la pronuncia della Cassazione sull'individuazione e sui presupposti della fattispecie criminosa; Il delitto di abuso d'ufficio richiede la violazione di una norma che abbia valore di legge o di regolamento e non sia solo genericamente strumentale alla regolarità dell'attività amministrativa.
Prime precisazioni della Corte di cassazione sulle nuove disposizioni in tema di abuso di ufficio introdotte con la legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha modificato l'art. 323 c.p. Afferma la Corte, innanzitutto, che perché la violazione di legge o di regolamento - con gli altri elementi richiesti dalla norma incriminatrice - possa integrare il delitto de quo, occorrono due presupposti.
Il primo di essi è che il precetto violato non sia genericamente strumentale alla regolarità dell'attività amministrativa, ma vieti puntualmente il comportamento sostanziale del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio; sono pertanto irrilevanti le violazioni delle norme a carattere meramente procedimentale, come per esempio quelle che impongono all'amministrazione di tenere conto delle memorie e dei documenti prodotti dal privato o di motivare l'atto amministrativo (legge n. 241 del 1990), ovvero le violazioni di norme generalissime e di principio, come quella prevista dall'art. 97 Cost. sul buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, che appare di carattere organizzativo e non sembra prescrivere specifici comportamenti ai singoli soggetti.
Il secondo presupposto è che la violazione riguardi leggi o regolamenti che di tali atti abbiano i caratteri formali e seguano il regime giuridico, non essendo sufficiente un contenuto materialmente normativo della disposizione trasgredita.
Quanto all'evento cui la nuova formulazione della norma subordina la sussistenza del reato (ingiusto vantaggio patrimoniale o danno), precisa la sentenza che, a differenza di quanto si verificava in passato, il delitto in esame si realizza solo se l'agente ha procurato a sé o ad altri un beneficio economicamente valutabile, sicché, con riguardo all'ipotesi di abuso volto a procurare un ingiusto vantaggio non patrimoniale, ci si trova in presenza di una vera e propria abolitio criminis; relativamente al danno, menzionato nel nuovo testo dell'art. 323 c.p. senza alcuna specificazione, il pregiudizio arrecato ai terzi può invece anche non avere carattere patrimoniale.
In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto che integrasse il presupposto della violazione di legge richiesto dalla norma incriminatrice la condotta del sindaco il quale aveva rilasciato una concessione in sanatoria che si poneva in contrasto con gli strumenti urbanistici, e ciò in quanto l'art. 13 legge 28 febbraio 1985, n. 47 ha proprio lo scopo di impedire siffatti comportamenti; ma ha dichiarato l'insussistenza del reato perché nella contestazione (formulata in base al comma 1 dell'art. 323 abrogato) era assente l'elemento "di aver procurato un vantaggio patrimoniale ovvero un danno ingiusto". (alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. II pen., 4 dicembre 1997 - 22 gennaio 1998)
- - - - - - - - - - - - - - -
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
11 commenti:
E POSSIBILE CHE IL CENTRO, IL MESSAGGERO,LA STAMPA, LA PIAZZA, ECC ECC NON FA NOTIZIA???
STRANO...MOLTO STRANO.....QUESTO PER ME SI CHIAMA CONFLITTO D'INTERESSE
Caro Mauro tu pensi che qualcuno abbia avuto la voglia di leggersi tutti gli articoli di legge che hai inserito nel post ?
Tu vuoi continuare a pensare che alla gente possano interessare certi fatti ?
Chiedi in giro cosa ne pensano di Del Turco !
Te lo dico io : non frega nulla a nessuno perchè il pensiero di oggi è questo : chi frega è bravo e l'arte del fregare è un pregio !
Mauro non c'è piu' nulla da fare.
NO! NON C'E' ASSOLUTAMENTE NULLA !
La gente desidera vivere in questo modo e nessuno potrà fargli cambiare testa !
Giornalisti ?
Davvero ?
Quali ?
Quelli che scrivono articoli banali sulla Piazza ?
Non vi offendete ragazzi della Piazza...ma sinceramente il vostro è diventato un giornaletto che dice ben poco. Però vende e quindi va bene !
Mauro rassegnati !
Dobbiamo solo aspettare il peggio !
Un tizio di nome Mario che be conosci
dal 15 ottobre a oggi sono piu' di 2 mesi.. possibile che tutto sia stato tenuto segreto ?
A quando i nomi e cognomi ? Immagino tra l'altro che siano i soliti noti...
Sai Massimo, voglio augurarmi che non sia questo!
Credo invece che ci siano diversi modi di intendere il giornalismo.
Io sono stato da sempre affascinato dal giornalismo d'azione, quello che andava dietro la notizia per giorni e poi con audacia, intuizione e con un inevitabile pizzico di fortuna riusciva ad offrire al lettore una notizia "scoop" che nello stesso giorno non trovava sulle altre testate giornalistiche!
Poi c'è il giornalismo statico, quello che si mette in coda alle notizie che gli altri faticosamente cercano.
Poi c'è anche, ahime, il giornalismo venduto più o meno spudoratamente al potere in augie, che è pronto a celare con eleganza le notizie scomode per gli amici governanti di turno, ed è sempre attenta a glorificare persino l'istallazione di una pensilina della fermata bus.
Non mi permetto di inserire il giornalismo locale in nessuno delle tre categorie, ma il fatto pratico che questa notizia l'hai trovata sul mio blog e non sulle pagine patinate o meno dei giornalini locali.
.... ho visto che giorni fa ne hai fatto anche cenno sul tuo blog riportando un mio commento pubblicato su uno degli ultimi Post della prof.ssa D'Orsogna. Purtroppo non ho letto la fonte, cioè io! .... è eticamente scorretto non citare il nome di chi scrive prima di altri! Spero sia stata solo una dimenticanza (!!!)
In ogni caso grazie del tuo intervento.
maurovanni
oddio mauro ho fatto un copia incolla....se mi ricordi l'articolo provvedo subito
..Ricordi quello che ti avevo scritto e presagito un pò di tempo fa??, bene Mauro, stiamo arrivando a tirare le "Somme". Ancora un attimo di pazienza e vedrai quante pagine stampate...l'Onestà resterà pure una parola scritta nei vocabolari di tanta brava gente, che avrà tutto il tempo per morire nell'umiliazione della Povertà; ma, questa volta i restanti altri "bravi", dovranno iniziare a riaprire i loro vocabolari chiusi, dai tempi della scuola. E' proprio vero..non si finisce MAI di Imparare, ma di Imperare Sì.
Dimenticavo la firma...paolopaolini.
Se non ricordo male un po' di tempo fa uscì qualche numero di un giornale locale chiamato Ortona. Dallo stile della grafica sembrava interamente prodotto e redatto da te. Devo dire con tutta onestà che non si trattava di giornalismo d'azione, piuttosto una forma pubblicitaria riconducibile allo schieramento politico che sponsorizzava il giornale. Come mai sono usciti solo pochi numeri?
Gentile Roger,
la ringraziamo per aver partecipato alla discussione, e dalle sue parole crediamo che forse la cosa può averla toccato da vicino, o che l'argomento le sia particolarmente a cuore!! ... diciamo forse!!
Ci preme sottolinearle che il nostro BLOG, uno dei primi on-line in Abruzzo, ha delle regole semplici e ben precise.
Per tutelarci legalmente e per questioni etiche in cui crediamo a riguardo la paternità delle idee, nel nostro Blog i commenti devono necessariamente essere firmati o con il proprio nome e cognome oppure con un sinonimo facilmente riconducibile ad una nota identità. Quindi se vorrà veder pubblicati ancora i suoi commenti la preghiamo per la prossima volta di avere la forza o il coraggio di applicare al suo scritto una riconducibilità reale e non fittizia.
Alla base della nostra passione per la comunicazione c'è il rispetto per gli altri e per qualsiasi idee abbiano, e come vede le parole del suo commento oggi sono qui pubblicate. Vorremmo però che anche lei rispettasse le nostre regole!
Quindi non si meravigli se la prossima volta, continuando a non firmarsi, non vedesse pubblicati i suoi commenti! Noi non sappiamo chi è, ed è troppo facile parlare di chi o con chi come noi, non ha avuto nessuna remore morale e professionale ad intitolare un Blog con un nome e cognome facilmente individuabile. Quindi per lei e per gli altri utenti è fin troppo facile poter parlare o sparlare come è spesso di moda nel nostro "bigotto paesotto"!!
Ora veniamo a risponderle, anche se non ci piace parlare di noi o delle nostre pubbliche professionalità ......
Come le abbiamo già detto, la ringraziamo ancora per il suo commento seppur per noi anonimo, ma a questo punto siamo costretti a farle delle precisazioni.
Come è noto siamo responsabili di un'azienda di comunicazione che da circa 20 anni opera su tutto il territorio abruzzese. Tra le tante occasioni di lavoro che abbiamo sviluppato nel tempo c'è stato anche un mensile locale chiamato "Ortona". Un giornale di 16 pagine interamente a colori (il primo di questa entit nella storia editoriale della nostra città). Uscito per soli 4 numeri per carenza economica dell'editore che in 5 mesi di lavoro collettivo non era mai riuscito a liquidare tutte le professionalità accorse nel progetto editoriale.
In quell'ambito, preventivamente da noi abbandonato, avevamo solo il compito di redigere il giornale dal punto di vista grafico, e se lei signor/a "ROGER" si ricorda lo stile dello stesso, vuol dire che almeno da parte nostra qualcosa di buono c'era in quella occasione editoriale poi inevitabilmente naufragata.
Concordiamo con lei nel ribadire che in quel giornale non c'era neanche l'ombra del "giornalismo d'azione" al quale facciamo riferimento nel nostro precedente commento! Anzi, le nostre tesi esposte trovano conferma nel fatto che quasi tutti i giornalisti (pseudo o tali) coinvolti nel mensile "Ortona" erano di fatto riconducibili all'editore e quindi come dice lei alla sua parte politica.
Noi ci siamo limitati a svolgere il nostro ruolo da professionisti seri, ma poi ripudiati perchè spudoratamente contrari ai personaggi che manovravano di fatto il mensile.
La redazione ci aveva concesso, dietro un velato malcontento, la possibilità di avere una rubrica di comunicazione chiamata "COMUNICANDO" in fondo all'ultima pagina. Se vuole le invio i contenuti della rubrica e potrà rendersi conto da solo/a (mi scusi ma non sappiamo a chi ci rivolgiamo!!) a che giornalismo appartengano!!
Ci contatti all'indirizzo mail; info@vannicomm.it , saremmo lieti di informarla meglio di quello che dimostrano le sue parole.
Dopo queste precisazioni signor Roger/a, crediamo di dimostrare che le parole del suo commento cercavano di trasportare una discussione delicata e di interesse pubblico verso un fatto ristretto ad un fatto privato (e secondo noi di relativa importanza per gli utenti).
Il silenzio di certe notizie non riportate prontamente sugli organi di stampa locale feriscono la dignità dei cittadini ortonesi.
Distrarre i cittadini dalle notizie gravi che emergono da fatti penali giudiziari a firma del Tribunale di Chieti" e che pongono seri dubbi sull' integrità di alcuni nostri (?) amministratori locali" è segno di inciviltà, arretratezza mentale e grave mancanza etica-professionale!
... non crede sigor/a ROGER?????
maurovanni
Posta un commento