lunedì 28 gennaio 2008

DOV'E' LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA?



Dov'è la giustizia amministrativa alla quale può ricorrere il cittadino? Il TAR Abruzzo ha due sedi: a Pescara e a L'Aquila. E' la stessa giustizia amministrativa che aleggia in tutte e due le aule giudiziarie? Dovremmo credere proprio di si una volta letti gli articoli di competenza! ... e allora, come mai la decisione dei ricorsi sulla procedura palesemente falsata dall'ENI nelle varie fasi burocratriche richiedenti il permesso d'insediamento del fantomatico "Centro Oli" di Contrada Feudo di Ortona è rinviata oramai da mesi ed ora inizia a rimbalzare tra le due sedi del TAR Abruzzo? Che cosa dovremmo pensare noi cittadini? In quale giustizia credere? Ci poniamo poi un altro dubbio: se l'ENI è un'azienda a partecipazione statale con diversi ministeri impelagati nella matassa dirigenziale, mi chiedo come fa un tribunale di Stato a "giudicare liberamente" su una questione delicatissima per la popolazione regionale dove lo stesso stato è parte in oggetto? Sarà malafede la nostra ma non riusciamo a venirne a capo!!! Anche perchè purtroppo per la casta forense e per la magistratura, non sono gli unici ad essere intellettuali e colti sulle loro materie! Fortunatamente ci sono molti cittadini disseminati in lungo e largo nell'Italia che fortunatamente sanno leggere ed interpretare le leggi dello stato che i menestrelli di turno della politica di "casa nostra" inventano purtroppo quasi sempre per complicare la vita degli italiani.

Qui sotto riportiamo la storia e ll legislatura che hanno dato vita al TAR nel corso degli ultimi secoli e in particolar modo evidenziamo la
legge n°205/2000 Art.32. che riguarda da vicino proprio il nostro caso in questione. In esso si evince chiaramente che i ricorsi presentati dai cittadini in sedi distaccate "non costituiscono vizio di incompetenza della decisione". Allora ci chiediamo come mai è venuta fuori solo adesso la volontà di rimandare al TAR del capoluogo (L'Aquila) la decisione di stabilire qual era la sede competente se dall'articolo sotto riportato si capisce chiaramente che non ha importanza nella procedura dei ricorsi? Secondo noi è solo un sistema per allungare i termini della "presa per il culo" degli abruzzesi! Un sistema, crediamo, architettato daglli uffici di presidenza della Regione Abruzzo che cerca di influenzare il TAR con il finto tavolo di servizi del 1 febbraio 2008, dove la stessa segreteria del Presidente marsicano (?) "LO TURCO" ha ribadito più volte con chiarezza che non si tratterà di una riunione in grado di ribaltare la volontà favorevole all'insediamento petrolchimico dell'ENI. Una perdita di tempo che ci fa capire sempre più quali sono gli assassini dell'Abruzzo complici sfacciati degli ambigui amministratori di Ortona!!!! Altre parole non vogliamo impegnarle per descrivere questi loschi individui da noi pagati profumatamente che non si sono degnati nenache di concederci un appuntamento che ci facesse guardare loro negli occhi per ribadirgli con la solita educazione che ci ha sempre contraddistinto in questa interminabile lotta sociale, che l'Abruzzo è prima di tutto dei cittadini e non può sottostare ai loro fin troppo evidenti interessi!!!

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Il Consiglio di Stato, erede dei Consigli di Stato napoleonici e delle Consulte del Regno delle due Sicilie, fu istituito da Carlo Alberto con l'editto del 18 agosto 1831 , con funzioni essenzialmente consultive nelle varie branche della amministrazione. Esso era presieduto dal re, vi era un vicepresidente, tre presidenti di Sezione e 34 consiglieri. Giudici delle controversie tra privati e Autorità erano invece i tribunali speciali.

Vi era, quindi, nell'ordinamento piemontese, come nel Regno d'Italia, un sistema di doppia giurisdizione: giudice ordinario per le controversie su diritti privati, tribunali speciali per le controversie con l'Autorità.

Il Consiglio di Stato era ripartito in tre Sezioni, I, II e III. Con il decreto del 20 marzo 1865, n. 2248 furono aboliti i tribunali speciali per le controversie con l'Autorità. Tali controversie in parte furono devolute al giudice ordinario, che diventò, dunque, il giudice unico presente nel nostro ordinamento e in parte venivano decise dalla stessa amministrazione.

Questo sistema lasciò senza la tutela di un giudice i rapporti tra privati e Amministrazione, quando quest'ultima agiva come Autorità, vale a dire gli interessi legittimi.

Dopo un intenso e elevato dibattito, intendendo riparare a questo inconveniente, la legge del 31 marzo 1889, n.5992, istituì la IV Sezione del Consiglio di Stato, alla quale fu attribuita una competenza generale per le controversie tra privati e Autorità. Inoltre, con legge 1° maggio 1890, n. 6837 , fu attribuita alle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale la competenza sulle controversie delle amministrazioni locali; le decisioni delle giunte erano ricorribili in appello al Consiglio di Stato, il quale quindi era giudice di appello sulle decisioni delle Giunte e giudice in unico grado per le controversie non di competenza di altri giudici.

Successivamente furono istituite la V (legge 7 marzo 1907, n. 62) e la VI Sezione (decreto legislativo 5 maggio 1948 n. 642 ) del Consiglio di Stato, con compiti giurisdizionali, che quindi costituirono le più rilevanti fra le funzioni del Consiglio.

Con l'entrata in vigore della Costituzione fu istituito, in base all'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana, dal decreto legislativo 6 maggio 1948 , il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana. A tale organo, tuttora operante, furono attribuite le stesse funzioni - consultive e giurisdizionali - del Consiglio di Stato in ordine agli atti delle Autorità della Regione e di quelle aventi sede in Sicilia.

La Costituzione del 1948 ha confermato le funzioni del Consiglio di Stato. Tale situazione è durata fino al 1967-1968 epoca in cui, ad opera della Corte costituzionale (sentenze n. 30/1967, n. 33/1968, n. 49/1968), furono annullate le leggi che attribuivano funzioni giurisdizionali alle Giunte provinciali amministrative ed alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Val d'Aosta.



Dopo un periodo in cui il Consiglio di Stato ed il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana furono gli unici giudici amministrativi operanti nei confronti degli atti amministrativi, si istituirono, con legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , i tribunali amministrativi regionali, con competenza generale di primo grado sugli atti amministrativi.



I Tribunali amministrativi regionali iniziarono a funzionare alla fine del 1974. Consiglio di Stato e Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana mantennero le loro attribuzioni consultive e divennero giudici di appello sulle sentenze dei tribunali amministrativi regionali.

I T.a.r. decidono, in primo grado, sui ricorsi giurisdizionali contro provvedimenti di autorità amministrative di interesse regionale. Tutte le sentenze dei T.a.r. e le ordinanze cautelari emesse in via d'urgenza sono impugnabili dinanzi al Consiglio di Stato. Per gli atti di autorità amministrative di interesse ultraregionale è competente in primo grado il T.a.r. del Lazio, con sede a Roma. I T.a.r. non sono dotati di funzioni consultive.

La creazione dei nuovi organi, con funzioni giurisdizionali, ha risposto ad un'esigenza avvertita ed ha esaudito una domanda di giustizia fino ad allora inappagata. Si è trattato di una riforma che ha profondamente inciso sui rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Le funzioni consultive sono svolte dalle Sezioni I, II, e III, sotto forma di pareri, anche in risposta a quesiti generali di una pubblica amministrazione. Esiste, poi, un'apposita Sezione consultiva per l'attività normativa del Governo, in funzione preliminare alla emanazione di regolamenti governativi e ministeriali. Qui si tratta di scrivere regolamenti chiari, brevi e conformi alle leggi.

Le questioni più importanti in sede consultiva sono esaminate dalla Adunanza generale del Consiglio di Stato.

Il giudizio di appello sulle sentenze dei tribunali amministrativi regionali è compiuto dalle Sezioni IV, V e VI, su ricorso dei privati o dell'Amministrazione che abbiano perduto in primo grado. In casi di urgenza, il giudice amministrativo può sospendere temporaneamente il provvedimento o la sentenza impugnati. Le questioni più importanti sono risolte dall'Adunanza Plenaria delle Sezioni giurisdizionali.



La legge 127/97 ha istituito una nuova sezione consultiva per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il Consiglio di Stato è tenuto a dare parere.

Infine l'importante legge 205/2000 ha introdotto misure dirette a rendere più veloce il processo amministrativo e ad accrescerne l'efficacia. Questi obiettivi sono stati perseguiti, da un lato, attraverso l'introduzione di previsioni destinate ad innovare la disciplina generale del processo e, dall'altro, creando riti speciali particolarmente semplificati in determinate materie.

Il giudice amministrativo è formato, quindi, attualmente, dai Tribunali amministrativi regionali che giudicano in primo grado e dal Consiglio di Stato che giudica in grado di appello.

Nel nostro sistema opera un giudice amministrativo distinto dal giudice dei privati e dal giudice penale, perché la pubblica amministrazione, a differenza dei privati, persegue solo l'interesse pubblico e per questo è dotata dalla legge di poteri particolari. Quasi tutti i paesi occidentali ritengono opportuno che vi sia un giudice (amministrativo, appunto) che si occupi esclusivamente del corretto esercizio di tali poteri da parte di Autorità pubbliche, a garanzia sia dei cittadini di fronte all'amministrazione che del legittimo perseguimento dell'interesse pubblico.

Inoltre il giudice amministrativo controlla, nell'interesse dei cittadini, molto più a fondo le scelte dell'Amministrazione di quanto il giudice civile non possa fare per i privati. L'Amministrazione non ha la libertà di questi ultimi e deve sempre spiegare il perché delle sue scelte.

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legge 205/2000

Art.32.

1. Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'articolo 1, il deposito del ricorso con le modalità indicate nell'articolo 21 e le operazioni successive vengono effettuate presso gli uffici della sezione staccata.

2. Le parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepirlo all'atto della costituzione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso. Il presidente del tribunale amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile, udite le parti che ne facciano richiesta.

3. La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di incompetenza della decisione.

4. Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano ad essere decisi dalla sezione staccata.

7 commenti:

fabrizia ha detto...

Mauro, ottimo lavoro
il primo febbraio faremo sentire che davanti e al di sopra di freddi calcoli, c'è un cuore e una intelligenza inarrestabile: quella degli abruzzesi

james e ursula ha detto...

E' davvero ora di finirla, cari politici!
Credete di avere di fronte dei deficenti?
IN consiglio regionale credo d'aver visto dell'incredibile, un assessore al turismo paolini , indifferente alle problematiche della regione per l'insediamento del centro oli in contrada feudo.
Ma si occupa di turismo COSTUI?
I 19 milioni di € investiti dalla regione per incentivare ben 1000 nuove imprese per fare turismo ed accoglienza di Qualità, li ha dimenticati per non aver aperto bocca. TURISMO E PETROLIO NON VANNO A BRACCETTO, pertanto .........
un assessore all'ambiente caramanico, che aspetta il 1 febbraio, (nuova conferenza di servizi), per vedere cosa e sapere cos'altro ancora su un insediamento insalubre di prima classe, che altrove ha già dato danni evidentissimi ed irreversibili: all'ambiente, alla salute umana, agli animali, ai pesci, alla cultura, alla storia, all'economia e all'immagine del territorio, nonchè danni sociali come l'esasperazione, di chi si dà fuoco !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
QUESTA è L'UNICA VERITà CHE I CITTADINI DEVONO CONOSCERE!!!
Un presidente "lo TURCO" che rimette tutti in carreggiata dicendo "di conoscere bene altre realtà come la Basilicata, una regione ricca, fiorente con agricoltura di qualità, e che l'Abruzzo non può sciupare un'occasione d'oro come l'incontro con l'Eni, non si può penalizzare l'intero Abruzzo per dei vigneti".

E NOI,ESSERI UMANI ESISTIAMO O SIAMO SOLO UN'ILLUSIONE??????? Politici, politicanti, avete tutte le armi per bloccare un insediamento insalubre di prima classe, ed invece siete lì seduti su quelle poltrone a non fare il vs dovere.

Ma dimenticate che: il popolo dà, il popolo toglie!!!!!!!!

ABRUZZONO-TRIV ha detto...

speriamo che la legge sia uguale per tutti...anche se poco ci credo..

UNA COSA LA SO DI CERTO , SE NON VINCIAMO STO RICORSO VUOL DIRE CHE LA LEGALITA' E' PROPRIO FINITA

ABRUZZONO-TRIV ha detto...

sit in a pescara annullato in quanto la conferenza dei servizi è rimandata...

Unknown ha detto...

Visto che i cari signori, vogliono fare il loro comodo sul nostro territorio, nonostante gli abbiamo fatto capire in tutte i modi che il centro oli non lo vogliamo, allora facciamogli capire una cosa molto importante: la sovranità territoriale è nostra.
Cominciamo d'ora in poi a non rifornirci più di gasolio e benzina dalle loro pompe: se ci vogliono avvelenare l'aria, non li faremo certo lucrare contemporaneamente con i nostri rifornimenti.

STOP ai rifornimenti presso pompe AGIP!

RicardoKakà ha detto...

Oh,ma kì fin sì fatt?
Nì è che t' arrivat cacch mazzett pur a te?

Si scherza,però sto blog sembra esser morto...

Pietro Palma ha detto...

ciao a tutti,
per domenica 17 a Pescara è previsto un comizio elettorale del PD, dove, insiame a veltroni, ci saranno tutti i politici abruzzesi che attualmete ci governano, CI SARA' QUINDI ANCHE DEL TURKO...
Tutti tutti quelli che, come me, vogliono mandare del turko a casa l'appuntamento è a piazza salotto alle 11:00 faremo capire a Veltroni cosa pensa realmente l'Abruzzo di questo individuo.
Naturalmente per evitare qualsiasi aggregazione politica saremo TUTTI sotto le "insegne" del Comitato Natura Verde (comitato apartitico senza scopo di lucro).
fate girare questa notizia il più possibile, più siamo contro del turko più c'è la possibilità che se ne vada a casa, magari allontanato dal capo del PD...
adesso è il momento di tirar fuori le unghie...ci vediamo domenica
Pietro Palma
Comitato Natura Verde