
La questione Cenro Oli ENI di Contrada Feudo di Ortona non è affatto chiusa. Pur iniziate le prime operazioni di pre-cantiere grazie ai solerti amministratori del Comune di Ortona, svolte con la solità celerità e omertà da parte delle ditte appaltatrici in zona Feudo-Savini, il colosso petrolchimico rischia proprio di non aprire i battenti. Infatti durante le fasi di presentazione del progetto risulta assente la corretta Valutazione d'Impatto Ambientale ed il coinvolgimento ed il confronto con la cittadinanza. Secondo la legge ciò è inammisibile e pregiudicherebbe di fatto, almeno per il momento, la reale possibilità di realizzazione della Centrale di Prima raffinazione del petrolio.
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) individua, descrive e valuta gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l’alternativa zero, sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l’esercizio delle opere e degli impianti. La disciplina si basa sul principio dell'azione preventiva, in base alla quale la migliore politica consiste nell'evitare fin dall'inizio l'inquinamento e le altre perturbazioni anziché combatterne successivamente gli effetti.La procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) nasce negli Stati Uniti nel 1969 con il National Environment Policy Act.
In Europa, tale procedura è stata introdotta dalla Direttiva comunitaria 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, successivamente modificata dalla Direttiva 97/11/Ce, quale strumento fondamentale di politica ambientale.
La Direttiva VIA prevede, nel caso dei progetti sottoposti a valutazione, che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le seguenti informazioni:
- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento e delle principali caratteristiche dei processi produttivi;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.), risultanti dall'attività del progetto proposto.
- una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.
- una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.
- una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente, delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare tali effetti negativi del progetto sull'ambiente.
- un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
Il 26 maggio 2003 il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato la Direttiva 2003/35/CE che prevede la “Partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica delle Direttive del consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia”.
APAT ha predisposto un rapporto tecnico nel mese di Maggio 2004 recante “Le Tipologie di opere sottoposte a VIA di competenza nazionale e regionale: recepimento della Direttiva 85/337/CEE e successive modifiche”, con l’obiettivo di fornire il quadro di recepimento della Direttiva Comunitaria VIA evidenziando le tipologie progettuali di competenza statale e regionale.
La direttiva 2003/35/CE si pone l’obiettivo di contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus:
a) prevedendo la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale;
b) migliorando la partecipazione del pubblico e prevedendo disposizioni sull'accesso alla giustizia nel quadro delle Direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio.
In particolare essa introduce:
- la definizione di “pubblico” e “pubblico interessato”;
- l’opportunità di un’altra forma di valutazione in casi eccezionali di esenzione di progetti specifici dalla procedura di VIA e relativa informazione del pubblico;
- l’accesso, opportunità di partecipazione del pubblico alle procedure decisionali, informativa al pubblico;
- gli obblighi riguardanti l’impatto transfrontaliero;
- la procedura di ricorso da parte del pubblico interessato;
- in Allegato I: obbligo di sottoporre a VIA “ogni modifica o estensione di progetti elencati nel presente Allegato ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel presente Allegato”;
- in Allegato II: “- Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato I o all'Allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato I).
- Progetti di cui all’allegato I, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni”.
L’attuazione della procedura di VIA in Italia si articola in due livelli: un livello nazionale ed un livello regionale.
La valutazione d'impatto ambientale a livello regionale
A completamento del quadro legislativo nazionale e in coerenza con il dettato delle direttive comunitarie, con DPR 12 aprile 1996, successivamente integrato e modificato dal DPCM del 3 settembre 1999 e dal DPCM 1 settembre 2000, viene emanato l'Atto di indirizzo e coordinamento che fissa condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di VIA da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che devono provvedere a disciplinare i contenuti e le procedure di VIA ovvero ad armonizzare le proprie disposizioni vigenti con quelle ivi contenute.
L”Atto di Indirizzo e Coordinamento suddivide le opere di cui all'allegato II della direttiva comunitaria in due allegati:
allegato A: contiene l'elenco dei progetti assoggettati a procedura obbligatoriamente;
allegato B: contiene l'elenco dei progetti assoggettati a procedura obbligatoriamente se ricadenti, anche parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.394 e l'elenco dei progetti che se non ricadenti in aree naturali protette sono sottoposti a verifica di esclusione secondo le caratteristiche e l’ubicazione del progetto.
Gli elementi peculiari dell'Atto di Indirizzo e Coordinamento e sue successive modifiche riguardano:
- introduzione della fase cosiddetta di "screening" (art. 10) o procedura di verifica (solo per i progetti dell'allegato B). Il proponente deve fornire una descrizione del progetto, i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente. L'autorità competente si pronuncia entro i successivi 60 gg (silenzio-assenso) sulla base di elementi quali le caratteristiche del progetto (dimensioni, utilizzazione delle risorse naturali, produzioni di rifiuti, inquinamenti e disturbi ambientali, rischio di incidenti, impatto sul territorio naturale e storico), l'ubicazione del progetto in considerazione della sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere danneggiate dal progetto.
- introduzione della cosiddetta fase di "scoping" ossia della possibilità per il proponente di richiedere all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare volta alla definizione delle informazioni che devono essere fornite. Le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
- riduzione delle soglie dimensionali del 50 % per i progetti o impianti (elencati negli allegati A e B) che ricadono all'interno delle aree protette.
- esclusione degli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per la salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
- introduzione della disciplina delle modifiche o ampliamento di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio che possano avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.
- introduzione del principio dell'autorizzazione unica integrata per le materie di competenza regionale e della funzione di armonizzazione della procedura quando il parere preveda specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni da differenti amministrazioni.
- individuazione dei compiti delle regioni nell'ambito della VIA transfrontaliera (Convenzione di ESPOO stipulata il 25 febbraio 1991 e ratificata con legge n.640 del 3 novembre 1994.
- tenuta di un registro contenente l'elenco dei progetti per i quali è stata richiesta la verifica.
Allo stato attuale molte Regioni non hanno ancora provveduto a fornirsi di una propria legge specifica in materia di VIA (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Sardegna, Sicilia), limitandosi a recepire o ad applicare direttamente il D.P.R. 12 aprile 1996.
Tuttavia occorre rilevare che diverse Regioni invece, ancor prima dell’entrata in vigore dell’Atto di Indirizzo e Coordinamento, disponevano di una specifica normativa sulla VIA.
APAT ha predisposto il rapporto tecnico “La VIA a livello regionale. Quadro di riferimento normativo” (aggiornato al mese di gennaio 2007) e una analisi comparata del contenuto delle leggi regionali e provinciali (aggiornata al mese di novembre 2001) in cui sono analizzate le tipologie di opere previste nei singoli dispositivi legislativi.